Il consenso ai cookie secondo GDPR ed ePrivacy

Cosa chiedono GDPR e direttiva ePrivacy a un sito che usa cookie: consenso preventivo, scelta reale, revoca facile e prova, e come aiuta Consentl.

Due norme che lavorano insieme

La direttiva ePrivacy (2002/58/CE, articolo 5, paragrafo 3) stabilisce che un sito può archiviare o leggere informazioni sul dispositivo del visitatore, come cookie, local storage o pixel, solo con il suo consenso, salvo che sia strettamente necessario per un servizio richiesto dal visitatore. Il GDPR (regolamento (UE) 2016/679) definisce cos’è un consenso valido e si applica ai dati personali raccolti dai cookie. Ogni paese dell’UE ha la propria legge di recepimento della direttiva ePrivacy (in Italia l’articolo 122 del Codice privacy), applicata dalla sua autorità (in Italia il Garante).

Secondo gli articoli 4, punto 11, e 7 del GDPR, il consenso deve essere:

  • Libero: rifiutare deve essere facile quanto accettare, senza penalizzazioni e senza «cookie wall» dove l’autorità lo vieta.
  • Specifico: una scelta distinta per ogni finalità, per esempio statistiche o marketing.
  • Informato: il visitatore sa chi imposta i cookie, per quale scopo e per quanto tempo.
  • Inequivocabile: una scelta attiva. Le caselle preselezionate e «proseguendo la navigazione accetti» non sono consenso (Corte di giustizia dell’UE, Planet49, C-673/17, 2019).
  • Revocabile in qualsiasi momento, con la stessa facilità con cui è stato dato.
  • Dimostrabile: devi poter provare che il visitatore ha acconsentito (articolo 7, paragrafo 1).

I cookie strettamente necessari per ciò che il visitatore ha chiesto (carrello, sessione di accesso, sicurezza, memorizzazione della scelta di consenso) non richiedono il consenso. Statistiche, pubblicità, contenuti incorporati dei social network, test A/B e la maggior parte dei tag di terze parti sì. Alcune autorità ammettono la misurazione dell’audience senza consenso a condizioni rigorose (per esempio il Garante per i cookie analitici minimizzati); verifica le linee guida della tua autorità prima di farvi affidamento.

Cosa controllano le autorità sui banner

La task force sui banner cookie del Comitato europeo per la protezione dei dati (2023) e le autorità nazionali hanno indicato le pratiche che contestano: niente pulsante «Rifiuta» al primo livello, colori o contrasti ingannevoli, categorie preselezionate, «legittimo interesse» per il tracciamento, tracker che partono prima della scelta e nessun modo semplice di revocare. Le sanzioni per violazioni sui cookie hanno raggiunto decine di milioni di euro; secondo il GDPR il massimo è di 20 milioni di euro o il 4 % del fatturato mondiale annuo.

Come ti aiuta Consentl

  • Un banner opt-in per i visitatori di UE/SEE, con Accetta tutto e Rifiuta tutto dello stesso peso e una scelta per categoria.
  • Tracker trattenuti fino al consenso: i tag che contrassegni su tutti i piani, i tracker noti in automatico con Business.
  • Google Consent Mode v2 su tutti i piani.
  • Un link «Impostazioni cookie» per revocare il consenso in qualsiasi momento.
  • Un registro dei consensi pseudonimo che puoi esportare per provare ogni scelta.
  • Uno scanner di cookie e una dichiarazione dei cookie che elenca cosa imposta il tuo sito.

Domande frequenti

Il GDPR si applica a un sito fuori dall’UE?

Sì, quando offre beni o servizi a persone nell’UE o ne monitora il comportamento, per esempio con cookie statistici o pubblicitari (articolo 3, paragrafo 2, del GDPR).

La legge non fissa una durata. Molte autorità raccomandano di chiedere di nuovo dopo circa 6-13 mesi; il Garante indica di non riproporre il banner prima di 6 mesi in caso di rifiuto. Consentl ti permette di impostare la durata del consenso.

Dipende dal paese: il Comitato europeo ritiene che subordinare l’accesso all’accettazione dei cookie di solito non dia un consenso libero, e alcune autorità ammettono un’alternativa a pagamento a certe condizioni. Consentl non offre cookie wall.

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Questa pagina offre informazioni generali, non consulenza legale. Leggi e linee guida cambiano; verifica le regole in vigore per il tuo caso.

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